
L’associazione sportiva dilettantistica è la tipologia di soggetto più utilizzata per svolgere attività sportiva di qualunque tipo. L’A.S.D. può infatti fruire di agevolazioni fiscali previste in particolare dalla legge 398/1991, sulla base di alcuni requisiti. Il nostro Studio vi consiglierà uno statuto conforme alle norme di legge per fruire delle agevolazioni nonché le migliori pratiche nella gestione corrente di una associazione sportiva dilettantistica. Per usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge, l’associazione sportiva dilettantistica necessita dei seguenti requisiti oggettivi:
- non persegue finalità di lucro nello svolgimento dell’attività istituzionale;
- svolgono un’attività sportiva riconosciuta dal Coni (con iscrizione nel relativo registro) e sono affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (se trattasi di associazioni o società sportive dilettantistiche)
e di un requisito soggettivo:
- proventi dell’anno precedente, derivanti dall’attività commerciale, non superiori a euro 250.000.
Più specificatamente:
- divieto di distribuire utili o capitale durante la vita dell’Associazione;
- inserimento dell’indicazione “sportiva dilettantistica” nella denominazione sociale;
- obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’Associazione, a enti con finalità sportive, sentito l’apposito organismo di controllo;
- disciplina uniforme del rapporto associativo;
- divieto di soci temporanei;
- obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
- libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo;
- divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche;
- criteri di ammissione ed esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci;
- intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità.
Gli stessi benefici fiscali sono estesi, oltre alle associazioni sportive dilettantistiche, anche a:
- società sportive dilettantistiche costituite in società a responsabilità limitata e società cooperative (articolo 90 legge 289/2002);
- tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco;
- associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (articolo 2 comma 31 legge 350 del 24/12/2003).
I benefici consistono nel:
- determinazione forfetaria dell’IVA da versare, secondo varie percentuali sull’imponibile IVA:
- 50% per attività commerciale, spettacoli sportivi, pubblicità
- 90% per sponsorizzazioni ( 50% a partire dal 13 dicembre 2014)
- 2/3 per diritti TV o radio
- attività istituzionale non imponibile IVA
- determinazione forfetaria della base imponibile IRES, ottenuta applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali ed aggiungendo, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.
- determinazione dalla base imponibile IRAP (valore della produzione) a partire dall’IRES, con:
- l’aggiunta di retribuzioni per personale dipendente ed assimilato, compensi per lavoro autonomo non abituale, interessi passivi e
- l’esclusione di taluni costi come i compensi corrisposti per prestazioni sportive dilettantistiche, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendistati, ai disabili e ai contratti di formazione-lavoro