
Il vecchio regime dei minimi è stato ormai messo da parte in favore del nuovo regime forfettario.
Con la legge di stabilità 2017 il regime forfettario, nato nel 2015 per favorire le aperture della partita IVA, è stato confermato. Con questo regime agevolato disponi di un’aliquota sostitutiva del 15% particolarmente vantaggiosa ed è stato modificato il limite di reddito annuo che non deve essere superato; ad oggi questo limite varia in relazione al codice Ateco dell’attività svolta.
Il vecchio regime dei minimi a oggi è da considerarsi abrogato, ma rimane comunque valido per i titolari di partita Iva che lo hanno scelto entro il 2015.
L’accesso al regime forfettario come regime agevolato, valido anche nel 2018, nonché il suo mantenimento negli anni successivi, è possibile per i soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:
- Le spese per lavoro dipendente e assimilati non devono essere superiori a € 5.000 lordi; alla determinazione del limite concorrono anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione.
- I ricavi e i compensi non devono superare il limite che varia da € 25.000 fino a € 50.000 a differenza del tipo di attività svolta; con la legge di stabilità 2016 le soglie di ricavi e compensi sono state aumentate sensibilmente per consentire l’accesso al regime forfetario ad una platea più ampia. Nello specifico tutte le soglie sono state aumentate di € 10.000 ad eccezione delle categorie professionali, per le quali l’aumento è stato di € 15.000.
- Il costo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti non deve essere superiore a € 20.000. Quindi, chi accederà al regime forfetario, dovrà avere nell’esercizio antecedente a quello di entrata nel regime, un quantitativo di beni strumentali non superiore al € 20.000.
Non possono aderire al nuovo regime forfettario 2018 coloro i quali:
- Per la determinazione del reddito si avvalgono di regimi speciali IVA o regimi forfettari;
- Non risiedono in Italia, ad eccezione dei non residenti che producono almeno il 75% del reddito in Italia; come attività abituale effettuano cessioni di terreni edificabili, fabbricati e mezzi di trasporto nuovi;
- Possiedono partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata (le quali hanno optato per la trasparenza fiscale avendo una ristretta base proprietaria);
- Nel precedente esercizio hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso di rapporto di lavoro precedente cessato.
Ma quali sono gli effettivi vantaggi per i contribuenti che decidono di aderire al regime forfettario?
- Esonero delle scritture contabili sia ai fini IVA che reddituali. Rimane l’obbligo della numerazione e conservazione delle fatture attive e dei corrispettivi; questo dovrebbe fornire un vantaggio non solo al contribuente, ma anche al commercialista che avrà un lavoro estremamente ridotto e, in teoria, applicherà anche un onorario inferiore;
- Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti con conseguente esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale e dagli altri adempimenti fiscali periodici (Intra e black list);
- Non assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto; bisogna però inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del precettore dei redditi per il quale non è stata operata la ritenuta;
- Non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte);
- Esclusione dall’IRAP e dagli studi di settore/parametri;
- Introduzione, con esclusivo riferimento alle imprese, del regime agevolato al 35% anche ai fini dei contributi INPS.
Adottare il regime forfettario non sempre risulta conveniente anche in presenza di un’aliquota sostitutiva sicuramente appetibile. Questo perché la base imponibile è calcolata a forfait indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti. Quest’ultima caratteristica potrebbe determinare un aggravio di tassazione con l’adozione del regime forfettario laddove tu abbia un modello di business con marginalità esigua.
Non dimenticare che la cessazione del regime forfettario avviene a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso stabiliti dalla legge.
Il regime ordinario e il regime semplificato: differenze e dettagli
Nel regime ordinario la tassazione viene determinata in maniera progressiva, basandosi sulle aliquote IRPEF previste per quell’anno fiscale.
Da tempo le aliquote sono stabilite nei seguenti scaglioni:
- 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
- 27% per redditi compresi tra i 15.001 euro e i 28 mila;
- 38% per redditi compresi tra i 28.001 e i 55 mila euro;
- 41% per la fascia di reddito che va da 55.001 e i 75 mila euro;
- 43% per redditi superiori ai 75 mila euro.
E’ particolarmente indicato nel caso in cui tu abbia molte spese da scaricare e, allo stesso tempo, hai un guadagno netto troppo elevato.
Il regime semplificato è meno dispendioso rispetto al regime ordinario, in quanto ha la funzione esclusiva di monitorare l’andamento economico, ovvero i costi e i ricavi che sono di competenza di ogni esercizio.
Vi possono rientrare tutte le imprese individuali e le società di persone se i loro ricavi nell’arco di 1 anno solare non superano i seguenti limiti:
- 400.000,00€ per le prestazioni di servizi;
- 700.000,00€ per tutte le altre attività.
I professionisti non hanno invece alcun limite di ricavi da rispettare. Le nuove imprese che aprono la Partita IVA nel 2018 entrano nel regime contabile semplificato se, al momento dell’istanza per l’attribuzione del numero di partita IVA viene indicato un volume d’affari presunto che non superi le soglie di ricavi sopra indicate.
Se l’impresa svolge più di un’attività, si prenderà in considerazione l’attività prevalente, ovvero quella che produce il maggior ricavo.
Gli obblighi dei contribuenti riguardano:
- Registri IVA: obbligo di registrazione di tutte le fatture di acquisto e cessioni, oneri deducibili ai fini di imposta sui redditi e fuori campo IVA;
- Registro incassi/pagamenti entro 60 giorni dall’incasso realizzato e dei pagamenti effettuati;
- Registro dei beni ammortizzabili: non è obbligatorio solo se l’imprenditore è in grado di fornire all’Agenzia delle Entrate gli stessi dati che risulterebbero dalla tenuta del registro stesso;
- Libro Unico del Lavoro: in caso di dipendenti.
Come detto in precedenza il regime forfettario ha molti vantaggi, per questo è preferibile al regime ordinario o semplificato.
I casi in cui ti consigliamo questi ultimi sono:
- Fatturati superiori a 30.000 Euro;
- Percentuale di Costi aziendali superiori al 50% del fatturato;
- Assumere personale o collaboratori per più di 5.000 Euro annui.